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11/02/2010 - Falsa attestazione delle ore di straordinario:
Un medico operante in un presidio territoriale emergenze aveva falsamente attestato sul foglio presenze giornaliero di essere stato in servizio per un orario più lungo di quello effettivamente osservato. Benché il giorno successivo avesse fatto recapitare all'ufficio preposto al conteggio delle ore lavorative una rettifica contenente l'indicazione dell'esatto ammontare delle ore lavorate, veniva condannato per tentata truffa. La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso specifico l'aver indicato un numero di ore di lavoro straordinario superiore al reale è condotta di per sè idonea ed univoca ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza all'atto del conteggio delle ore da retribuire.
Un medico operante in un presidio territoriale emergenze aveva falsamente attestato sul foglio presenze giornaliero di essere stato in servizio per un orario più lungo di quello effettivamente osservato. Benché il giorno successivo avesse fatto recapitare all'ufficio preposto al conteggio delle ore lavorative una rettifica contenente l'indicazione dell'esatto ammontare delle ore lavorate, veniva condannato per tentata truffa. La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso specifico l'aver indicato un numero di ore di lavoro straordinario superiore al reale è condotta di per sè idonea ed univoca ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza all'atto del conteggio delle ore da retribuire.
Scritta da: f.felice
23/01/2010 - Fumo, un bugiardino nel pacchetto:
Avvertenze e modalità d'uso anche per il fumo. L'idea di inserire una sorta di foglietto illustrativo (tipo il classico bugiardino per i farmaci) all'interno del pacchetto di sigarette è contenuta in una proposta del legge in discussione alla Commissione igiene e sanità del Senato. Di questo, e più in generale di vecchi e nuovi provvedimenti per contrastare l'abitudine al fumo, abbiamo discusso con Ignazio Marino, membro della Commissione e tra gli ideatori della proposta.
Avvertenze e modalità d'uso anche per il fumo. L'idea di inserire una sorta di foglietto illustrativo (tipo il classico bugiardino per i farmaci) all'interno del pacchetto di sigarette è contenuta in una proposta del legge in discussione alla Commissione igiene e sanità del Senato. Di questo, e più in generale di vecchi e nuovi provvedimenti per contrastare l'abitudine al fumo, abbiamo discusso con Ignazio Marino, membro della Commissione e tra gli ideatori della proposta.
Scritta da: f.felice
23/01/2010 - L\'attività fisica non condiziona il parto:
Le donne in gravidanza, che prima di allora non si sono dedicate all'attività fisica, possono farlo senza condizionare la nascita del bambino e con giovamento per la propria salute. Secondo i ricercatori della Universidad Politécnica de Madrid, infatti, fare un'attività fisica leggera, se la gravidanza non si presenta complicata, non modifica le modalità con cui nascerà il bambino.
Le donne in gravidanza, che prima di allora non si sono dedicate all'attività fisica, possono farlo senza condizionare la nascita del bambino e con giovamento per la propria salute. Secondo i ricercatori della Universidad Politécnica de Madrid, infatti, fare un'attività fisica leggera, se la gravidanza non si presenta complicata, non modifica le modalità con cui nascerà il bambino.
Scritta da: f.felice
23/01/2010 - Ma che freddo fa:
Le temperature molto rigide, come quelle registrate in questo periodo, rappresentano una minaccia soprattutto per la salute di anziani, bambini molto piccoli, e persone affette da malattie croniche. Per cercare di ovviare ai rischi da freddo il ministero della Salute ha predisposto un vademecum on line, nel quale illustra i rischi e come evitarli.
Le temperature molto rigide, come quelle registrate in questo periodo, rappresentano una minaccia soprattutto per la salute di anziani, bambini molto piccoli, e persone affette da malattie croniche. Per cercare di ovviare ai rischi da freddo il ministero della Salute ha predisposto un vademecum on line, nel quale illustra i rischi e come evitarli.
Scritta da: f.felice
23/01/2010 - Pubblicità sanitaria: a Ordini solo verifica di veridicità:
Il cosiddetto decreto Bersani, ossia il D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine". All'Ordine professionale, pertanto, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito.
Il cosiddetto decreto Bersani, ossia il D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine". All'Ordine professionale, pertanto, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito.
Scritta da: f.felice